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Obbligo della revisione nel 2010
CHI Tutti i veicoli immatricolati per la prima volta entro l'anno indicato nella prima colonna;
Tutti i veicoli già revisionati (art. 80 CDS) negli anni indicati nella seconda colonna;
QUANDO Per la prima volta: entro il mese corrispondente alla data di rilascio della carta di circolazione o entro il mese corrispondente alla data di rilascio del certificato di idoneità tecnica(per i ciclomotori);
Revisioni successive: entro il mese corrispondente alla data dell'ultima revisione


Categoria veicoli [10] [12] 1° immatricolazione nell'anno [1] Già revisionati nell'anno [1]
Ciclomotori
Tutti, compresi i quadricicli leggeri [*][13] 2006 [3] 2008 [5]
Motoveicoli
Motocicli e motocarrozzette [*] [4] Motoveicoli per trasporto promiscuo [*] [4] Motocarri,motoveicoli uso speciale o per trasporti specifici, mototrattori [*] 2006 2008[5]
Motoveicoli di piazza o di noleggio con conducente [+] [*] 2009 2009 [2]
Quadricicli [*] 2006 2008 [7]
Autoveicoli
Autovetture ad uso proprio e autoveicoli ad uso promiscuo [*]Autocaravan di massa complessiva non superiore a 3,5 t [*]Autocarri,autoveicoli ad uso speciale e per trasporti specifici di massa complessiva non superiore a 3,5 t [*] 2005 2007 [7]
Autovetture di piazza o da noleggio con conducente [*] [+]Autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea [*] [6]Autoambulanze [*] [+]Autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t [+]Autobus fino a 16 posti con conducente e massa non superiore a 3,5 t [*] [+]Autobus con oltre 16 posti compreso il conducente [+] 2009 2009 [2]
Filobus
Filobus [11] 2009 2009
Rimorchi
Rimorchi di massa compl. Sup. a 3,5 t [+] 2009 2009[2]
Rimorchi di massa compl. Non sup. a 3,5 t [8] [8] [8]


[*] Possono essere revisionati anche presso centri privati autorizzati.

[+] Se prenotati prima della scadenza,possono circolare fino alla data della revisione con:
  • Modello MC2100 registrato da un ufficio del SIT - trasporti o,
  • Attestazione di prenotazione di un centro privato autorizzato,limitatamente ai veicoli di propria competenza.
[1] Sono esclusi dall'obbligo della revisione i veicoli che per qualsiasi ragione siano stati sottoposti a collaudo(art. 75 cds) nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione(v. art.1 DM6.8.1998 n. 408 e art. 1 DM 29.11.2002).

[2] I veicoli immatricolati e quelli già revisionati entro il 2005(con esclusione di quelli sottoposti a visita ai sensi dell'art. 75 CDS nel 2005) erano soggetti all'obbligo della revisione anche nel corso del 2004 [9] per effetto del DM 6.8.1998, n. 408.

[3] Per ciclomotori si fa riferimento alla data di rilascio del certificato.

[4] Ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o da noleggio con conducente che sono soggetti a revisione annuale.

[5] I ciclomotori e i motoveicoli(esclusi i motoveicoli destinati al servizio da spiaggia o da noleggio con conducente e quadricicli a motore) non sono compresi nell'elencazione generale del DM 06.08.1998,n. 408 in quanto l' obbligo di revisione è nazionale; per essi, dopo una fase transitoria di alcuni anni, si è giunti all' allineamento di cadenza con le autovetture con il DM 29.11.2002.

[6] Trattasi di veicoli della categoria M1 (autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo o autoveicoli per trasporto specifico di persone in particolari condizioni)con uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane; tale istituto è stato previsto dall'articolo 14, c.5, decreto legislativo 19.11 1997, n. 422, e regolamentato dal DM 22.6.2000, n.215 che all'art.1, c.3, ne ha previsto l'obbligo di revisione annuale.

[7] I veicoli immatricolati entro il 2001 e già revisionati entro il 2003(con esclusione di quelli sottoposti a visita ai sensi dell'art. 75 CDS nel 2004)erano soggetti all'obbligo della revisione anche nel 2004 [9] per effetto del DM 6.8.1998, n. 408.

[8] I rimorchi di massa complessiva fino a 3,5t non sono compresi nell'elencazione generale del DM 6.8.1998 n. 408, e per essi la revisione deve essere disposta tramite apposito DM(4). Al riguardo, e anche ai fini dell'eventuale doppia sanzione per omissioni ripetute, si segnalano le due ultime revisioni decretate:
  • Entro il 2003 – dovevano essere revisionati i veicoli immatricolati la prima volta entro il 1997(DM 17.1.2003),eccetto quelli revisionati o sottoposti a visita e prova successivamente all'1.1.1999;
  • Entro il 1997 – dovevano essere revisionati i veicoli immatricolati la prima volta entro il 1995(DM20.12.1998).
Al momento non è stato emesso alcun provvedimento per l'anno 2006 ma non è escluso che ciò possa avvenire.
Quanto ai carrelli appendice, si ricorda che essi vanno sottoposti a revisione unitamente al veicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati.

[9] Qualora non siano stati sottoposti a tale pregressa revisione e circolino senza revisione per l'anno in corso sono soggetti alla sanzione di doppio importo per ripetuta omissione della revisione.

[10] L'art. 80, comma 4 prevede la revisione annuale per i veicoli atipici (sono considerati tali i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano nelle categorie previste dagli artt. 52-58 CDS). Come precisato sopra dal DTT, per effetto del combinato disposto di cui agli art. 80, c.4 e 60,c.1, CDS, i veicoli di interesse storico collezionistico iscritti negli appositi registri di veicoli storici previsti dalla legge rientrano tra i veicoli atipici e sono soggetti a revisione annuale.

[11] I filobus sono soggetti ad un controllo tecnico (revisione) che deve essere svolto con periodicità annuale da parte dell'USTIF del SIIT - trasporti competente per territorio dell'azienda esercente il servizio filoviario.

[12] Alla luce delle circolari DTT 28.5.1998, n. 45/98,DTT 24.6.1998, n. 57/98 e DTT 3.12.2004, n. 5239/M362, si ritiene che:
  • Per i veicoli M1 e L provenienti da Paesi della UE, la revisione scada entro il mese corrispondente alla data:

    1. di immatricolazione all' estero( si deduce dalle righe descrittive e dal campo[B] della carta di circolazione) ovvero di ultima revisione effettuata all' estero( si deduce dalle righe descrittive della carta di circolazione) per veicoli usati già immatricolati all' estero;
    2. di immatricolazione in Italia per veicoli nuovi, mai immatricolati all' estero;
  • per vicoli diversi da M1 e L provenienti da Pesi della UE e veicoli e veicoli provenienti da Paesi extra- UE (che ai fini dell' immatricolazioni in Italia devono essere sottoposti obbligatoriamente a visita e prova ai sensi dell' art. 75 CDS), la revisione scade entro il mese corrispondente alla data:

    1. di immatricolazione all' estero( si deduce dalle righe descrittive e dal campo [B] della carta di circolazione) ovvero di revisione effettuata in sede di visita e prova ai sensi dell' art. 75 DCS ( si deduce dalle righe descrittive della carta di circolazione con riferimento alla data della visita e prova e non a quella di rilascio della carta di circolazione che è successiva) per veicoli usati già immatricolati all' estero;
    2. di immatricolazione in Italia per veicoli nuovi, mai immatricolati all' estero.
[13] Per velocipedi muniti di motore ausiliario, il controllo è limitato al motore e gli elementi correlati (v. lettera ministeriale del DTT 23.11.2005, prot. n° 5044M366).

[14] Vedasi chiarimenti forniti con circolare DTT 23.4.2008 prot. n. 36101

SANZIONI

Norma violata

Sanzione pecuniaria

Sanzione accessoria

Art. 80,comma 14

(omessa revisione)

€ 148,00

Ritiro carta di circolazione

Art.80,comma 14

(ripetuta omissione revisione)

€ 296,00

Ritiro carta di circolazione

Art.176,comma 18

(omessa revisione di veicolo circolante in autostrada)

€ 148,00

Fermo amministrativo veicolo restituito dopo la prenotazione


Nozioni sul bollino blu

E' un'iniziativa che mira al controllo e alla regolazione dei gas di scarico, allo scopo di diminuire l'emissione di due dei principali fattori di inquinamento dell'aria: il monossido di carbonio (per le auto a benzina) e l'opacità (per quelle a diesel), consentendo così un miglioramento della qualità dell'aria.

COS'E' IL BOLLINO BLU

Ai sensi della Direttiva 7 luglio 1998 del Ministro dei Lavori Pubblici il bollino e' un contrassegno di colore blu che si applica al parabrezza della macchina, rilasciato ai fini dell'attestazione dei limiti delle emissioni inquinanti degli autoveicoli; è valido su tutto il territorio nazionale.
(Deve essere sempre accompagnato da apposita certificazione relativa alle analisi).

CHE COSA RAPPRESENTA

Attesta che l'autoveicolo ha superato con esito positivo il controllo dei gas di scarico, e che quindi è in regola con le normative sul regolamento delle emissioni inquinanti.

PER QUANTO E' VALIDO
La validità temporale della certificazione delle emissioni dei gas di scarico è articolata in:
- 6 mesi per gli autoveicoli immatricolati prima del 1988;
- 12 mesi per gli autoveicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 1988.

DOVE RIVOLGERSI PER IL CONTROLLO
Ai fini del rilascio del bollino blu possono effettuare l'attività di controllo delle emissioni inquinanti degli autoveicoli ai sensi della Direttiva 7.7.1998 del Ministero dei Lavori Pubblici (art. 6), i seguenti soggetti:

- l'Ufficio Periferico Dipartimento Trasporti Terrestri (ex M.C.T.C.);
- le autofficine iscritte nell'apposito elenco Registro delle Imprese presso le C.C.I.A.A. secondo le disposizioni della Legge 122/92, nelle Sezioni Meccanica e Motoristica, o Elettrauto appositamente autorizzate dall'Amministrazione competente; consultabili nell'elenco delle autofficine autorizzate
- le imprese o consorzi o società consortili previsti dall'art. 80 comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 1992, n.285 (N.C.S.)

Ci sono zone denominate come "centro storico", in cui oltre al bollino blu è richiesto anche un permesso rilasciato dal comune in cui si circola. Di seguito è riportata una tabella che indica in quali comuni c'è la presenza di varchi elettronici, che oltrepassandoli senza essere provvisti di apposito bollino e/o permesso da parte di detto comune si è soggetti a verbale.

N.B. Il veicolo è coperto solo un anno dalla prima immatricolazione, dopo di che deve essere rinnovato annualmente.
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